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Regolamento del Centro

È istituito, ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto di Ateneo e dell’apposito Regolamento di Ateneo, il “Centro Interdipartimentale di Ricerca per il Service-learning”, di seguito denominato “CIRcLe”.

Il “CIRcLe” si inserisce nell’ambito di ricerca corrispondente al settore ERC Social sciences and
Humanities (SH) ed ha come scopo la collaborazione scientifica interdisciplinare tra ricercatrici e
ricercatori che si occupano di Service-learning presso diversi dipartimenti dell’Università di Torino al fine di promuovere ricerche e sinergie con il territorio attraverso la realizzazione di progetti di Service-learning.
Sono compiti del Centro:
a) la realizzazione di attività di ricerca dedicate al Service-learning e alla sua implementazione;
b) la progettazione, realizzazione, documentazione e valutazione di attività di ricerca e intervento
di Service-learning nel territorio;
c) la promozione di incontri e scambi, a livello nazionale e internazionale, sulle ricerche e sulle
pratiche di Service-learning;
d) la diffusione di una cultura del Service-learning e la divulgazione dei risultati scientifici
raggiunti attraverso la collaborazione tra Università e territorio;
e) la conduzione di interventi formativi dedicati al Service-learning.

Aderiscono al Centro all’atto della costituzione i Dipartimenti di Filosofia e Scienze dell’Educazione; Culture, Politica e Società; Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne; Psicologia; Giurisprudenza.
Alle attività del “CIRcLe” partecipano i/le Docenti e i/le Ricercatori/trici dei Dipartimenti
partecipanti al Centro che ne facciano richiesta al/alla Direttore/trice del Centro. Ulteriori
Dipartimenti e docenti possono richiedere di partecipare al Centro con motivata richiesta alla
Direzione e decisione del Comitato di gestione che valuta unicamente sulla base della congruità al progetto scientifico del Centro stesso.
Alle attività del Centro collaborano dottorandi/e, assegnisti/e di ricerca, ricercatori/trici ed altre figure altamente qualificate nei settori di interesse del Centro.

Le risorse finanziarie derivano da:
- risorse che i Dipartimenti destinano alle attività del Centro;
- fondi derivanti da contratti e convenzioni stipulati per attività svolte dal Centro;
- finanziamenti provenienti dal MIUR, da altri Ministeri e da Enti pubblici o privati;
- finanziamenti provenienti da bandi competitivi nazionali e internazionali.

Per la realizzazione delle proprie finalità il Centro si avvale, se assegnati, dei locali, delle attrezzature e delle strutture ad esso destinati dai Dipartimenti aderenti con proprio provvedimento.
Il Centro Interdipartimentale di Ricerca ha sede presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze
dell’Educazione in Via Sant’Ottavio, 20, Torino.

Il personale t/a necessario per il funzionamento del Centro è assegnato, se ritenuto necessario, dalla Direzione generale, a seguito di attenta valutazione e per distacco, normalmente triennale, sentiti i Dipartimenti partecipanti e il Centro Interdipartimentale di Ricerca. I Dipartimenti partecipanti possono proporre, con proprio provvedimento, l’ulteriore assegnazione per distacco, normalmente triennale, di personale tecnico in servizio presso i Dipartimenti stessi.

La gestione amministrativa e contabile è assicurata, in armonia con le regole di contabilità
dell’Ateneo e con il bilancio unico di Ateneo, dall’Area Amministrazione e Contabilità del Polo
Scienze Umanistiche. Il Dipartimento di riferimento in seno al quale è collocato il centro di
responsabilità è quello del/della Direttore/trice e varia con il variare del/della Direttore/trice.
L'affidamento della gestione amministrativa e contabile può essere modificato su proposta del
Comitato di gestione e previo assenso del Dipartimento interessato e del Consiglio di
Amministrazione dell’Università.
Ulteriori prerogative in termini di autonomia gestionale e amministrativa possono essere attribuite al Centro interdipartimentale dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere obbligatorio del Senato Accademico, nei limiti di legge e delle disposizioni regolamentari vigenti.

Sono organi del Centro:
a) Il Direttore/la Direttrice
b) Il Comitato di Gestione
c) Il Comitato Scientifico

La Direzione del Centro è affidata a un/una componente del Comitato di gestione previa elezione. La Direzione potrà essere attribuita a docenti e ricercatori/trici di ruolo fra coloro che sono in servizio di questo Ateneo che, senza deroga alcuna, non maturino, nel triennio successivo, il collocamento a riposo obbligatorio. Resta in carica tre anni e può essere rinominato.
Il Direttore/La Direttrice:
- rappresenta il Centro, ne è responsabile e sovraintende a tutti i rapporti istituzionali del Centro
medesimo;
- verifica che l'organizzazione e l'attività del Centro siano conformi ai criteri ed ai programmi
di indirizzo stabiliti dal Comitato scientifico;
- convoca e presiede il Comitato scientifico;
- convoca e presiede il Comitato di gestione;
- coordina l’attività scientifica e organizzativa del Centro;
- redige il piano triennale di sviluppo ed il piano annuale di attuazione delle attività del Centro;
- redige la proposta di budget;
- aggiorna periodicamente l’elenco di coloro che partecipano alle attività del Centro;
- per gli adempimenti di cui all’art. 20 comma 4 dello Statuto di Ateneo, trasmette quanto
necessario per la valutazione periodica triennale del Centro.
Il Direttore/La Direttrice del Centro viene eletto/a dal Comitato di gestione. Nella prima votazione, per essere eletti, è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto; nella seconda votazione la maggioranza assoluta dei votanti.

Il Comitato di Gestione è composto:

a) da n. 2 rappresentanti dei dipartimenti partecipanti al Centro, designati dai dipartimenti stessi, al proprio interno, fra i/le docenti e ricercatori/trici di ruolo in servizio in Ateneo nel rispetto dei criteri di rappresentatività e secondo le norme generali di Ateneo. Tra di essi è eletto/a il/la Direttore/ttrice del Centro che presiede il Comitato di gestione.

Il Comitato di gestione rimane in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinnovati. Il Comitato si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del/della Direttore/ttrice, almeno due volte l'anno, ed in via straordinaria su richiesta motivata di un terzo dei componenti del Comitato. In sede di convocazione il/la Direttore/ttrice può prevedere la realizzazione della riunione o la partecipazione ad essa a distanza in forma telematica. La convocazione del Comitato da parte della Direzione deve essere fatta per iscritto (anche telematicamente), con l'indicazione dell'ordine del giorno e fatta pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di motivata urgenza i termini di convocazione possono essere ridotti a 3.

Le riunioni del Comitato sono valide quando ad esse partecipi la maggioranza assoluta dei suoi componenti, diminuita degli assenti giustificati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del/della Direttore/trice.

Il Comitato di Gestione:
- stabilisce i criteri ed i programmi delle attività del Centro e promuove progetti, accordi e
convenzioni o contratti di interesse per il Centro in attuazione delle linee strategiche e di
indirizzo del Comitato Scientifico;
- delibera sulle proposte formulate dal/dalla Direttore/trice e dal Comitato scientifico;
- approva le richieste di partecipazione alle attività del Centro presentate ai sensi dell’art. 3,
sentito il parere del comitato scientifico;
- propone al Comitato Scientifico le modifiche al regolamento;
- elegge il/la Direttore/trice del Centro secondo le modalità previste dall’art. 9;
- assiste e coadiuva la Direzione nelle sue funzioni;
- verifica la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi espressi dal Comitato
Scientifico;
- approva il piano triennale di sviluppo ed il piano annuale di attuazione delle attività del
Centro, nonché il budget;
- propone la stipula di convenzioni e/o di contratti.

Il Comitato scientifico è l’organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro. È composto:

- da non meno di 2 componenti designati, al proprio interno, dai Dipartimenti, tra le varie categorie di soggetti partecipanti al Centro, nel rispetto dei criteri di rappresentatività e secondo le norme generali di Ateneo: ogni dipartimento partecipante non può avere un numero di rappresentanti del proprio dipartimento superiore al 50% del numero complessivo;
- da docenti di altri Atenei, nazionali e internazionali, ed esperti individuati dal Comitato di gestione;
- dal/dalla Direttore/trice del Centro.

Nella prima seduta utile il Comitato scientifico provvede a coinvolgere al proprio interno componenti esterni ai Dipartimenti costituenti o anche esterni all’Ateneo. Il Comitato scientifico è presieduto dal/dalla Direttore/trice del Centro e, in caso di suo impedimento, da persona delegata. Il Comitato scientifico dura in carica sei anni e i suoi componenti possono essere rinominati. Il Comitato scientifico si riunisce in via ordinaria, per iniziativa di chi lo presiede, almeno due volte l'anno, ed in via straordinaria su richiesta motivata di un terzo dei componenti del Comitato. La convocazione del Comitato da parte della Direzione deve essere fatta per iscritto (anche telematicamente), con l'indicazione dell'ordine del giorno e fatta pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di motivata urgenza i termini di convocazione possono essere ridotti e la riunione può svolgersi anche per via telematica. 

Le riunioni del Comitato sono valide quando ad esse partecipi la maggioranza assoluta dei suoi componenti diminuita degli assenti giustificati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del/della Direttore/trice.

Il Comitato:
- determina le linee di indirizzo della ricerca e delle altre attività del Centro;
- propone al Comitato di gestione le modalità di collaborazione di docenti e ricercatori;
- esprime parere circa le richieste di partecipazione alle attività del Centro presentate ai sensi dell’art. 3;
- esprime parere circa il piano triennale di sviluppo ed il piano annuale di attuazione delle attività del Centro, nonché il budget;
- approva le modifiche al presente Regolamento, proposte dal Comitato di Gestione, la cui approvazione finale spetta al Consiglio d’Amministrazione.

La durata del Centro è stabilita in tre anni ed è rinnovato automaticamente per un ulteriore triennio previa positiva valutazione di natura scientifica e finanziaria di cui all’art. 5 dell’apposito
Regolamento. Dopo due trienni, la continuazione dell’attività del Centro deve essere approvata con la stessa procedura stabilita dall’art. 20 dello Statuto di Ateneo per la prima attivazione. La valutazione periodica triennale di natura scientifica e finanziaria è svolta da apposita commissione congiunta del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Comitato Scientifico a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le modifiche sono sottoposte all’approvazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Università previo parere del Senato Accademico.

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